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Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici |
| Prot. n. 02007513–15100329
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Roma,
23 dicembre 2002 |
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| - AI SIGG. PREFETTI DELLA
REPUBLICA |
LORO
SEDI |
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
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11100
AOSTA |
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI
|
39100
BOLZANO |
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI
|
38100
TRENTO |
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA
|
90100
PALERMO |
- AL RAPPRESENTANTE DEL
GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
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09100
CAGLIARI |
| - AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
|
SEDE |
| - AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA |
SEDE |
| - AL DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE |
SEDE |
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Segretariato Generale- Piazzale della Farnesina,
1 |
00194
ROMA |
- AL MINISTERO PER GLI ITALIANI
NEL MONDO
PIazzale deIIa Farnesina, 1
|
00194
ROMA |
| e, per conoscenza: |
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- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI COMUNI D'ITALIA
Via del Prefetti, 46
|
00186
ROMA |
- ALL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE UFFICIALI Dl STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F
|
40024 CASTEL
SAN PIETRO TERME (BO)
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- ALLA DE.A. - Demografici
Associati - Presso
Amministrazione Comunale – Viale Comaschi
n. 1160
|
56021
CASCINA (PI) |
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CIRCOLARE
n°. 28 (2002)
OGGETTO: iscrIzione anagrafica
dei discendenti di cittadini italiani per
nascita, per il riconoscimento della cittadinanza
italiana.
E' stato da più parti rappresentato
a questo Dipartimento il differente comportamento
tenuto dagli Uffici demograficI comunali in
merito alla iscrizione anagrafica dei discendenti
di cittadini italiani per nascita in possesso
di un valido permesso dl soggiorno, condizione
indispensabile per avviare in Italia la procedura
per il riconoscimento della cittadinanza "jure
sanguinis".
Pertanto, dopo un approfondito esame della
problematica si ritiene di dover impartire
la seguente disposizione, ai fine di garantire
la parità di trattamento dei soggetti
interessati e di evitare agli stessi ulteriori
disagi, velocizzando le procedure previste.
E pertanto, ribadendo l'orientamento già
espresso in altre occasionI, si ritiene che
si debba procedere all’iscrizione nei
registri anagrafici del discendenti di cittadini
italiani per nascita in possesso di un valido
permesso di soggiorno, indipendentemente dalla
durata dello stesso e dal titolo per il quale
viene concesso.
D'altra parte dal contesto generale del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286 e del regolamento di
attuazione dello stesso adottato con il d.P.R.
31 agosto 1999 n. 394 emerge che gli stranieri
in possesso dl regolare permesso dl soggiorno
possono essere iscritti nell’anagrafe
della popolazione residente, a prescindere
dalla durata dei permesso stesso, come si
evince dall’art. 6, c. 7 del citato
d.Igs n. 286/1998.
Ai Signori Prefetti si chiede di voler comunicare
ai Sindaci il contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
LB/rp.18-C(1-3)
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