El Consulado Italiano está otorgando turnos

No pierda tiempo!! ARME YA su Carpeta Consular

PRESUPUESTOS ACCESIBLES | MAS INFO

Consultores en Ciudadanías Europeas | Nº1 en Búsqueda de Partidas
studio massimo
VISITE NUESTRA HOME II
Regiones de Italia
Cultura
Misceláneos
Becas y Títulos
Trabajo
Cultura Europea

Turismo por el Mundo
Españoles en el exterior

Artículos del Dr. Matozza

HOME
Quiénes Somos
Nuestros Servicios
Búsqueda de Partidas
Apellidos Italianos
Base de Datos
CONTACTENOS

CONTACTESE AHORA

El horario de atención es de Lunes a Viernes
de 9 a 18 hs
Sin solicitar turno telefónico

italiaenamerica.com
·CIUDADANIA ITALIANA·
Ciudadanía Italiana: Requisitos Ciudadanía vía materna Pérdida de la ciudadanía
Ciudadanía en Italia: Requisitos Ciudadanía por naturalización Doble ciudadanía europea
Renuncia a la ciudadanía Ciudadanía para hijos naturales Recuperación de la ciudadanía
Carta de Identidad Italiana Ciudadanía por adopción Preguntas frecuentes
Ciudadanía por matrimonio Italiana casada con extranjero CONTACTENOS
·NUESTROS SERVICIOS·
Búsqueda de partidas italianas Búsquedas de partidas de Parroquia en Argentina e Italia Pedidos de partida en Argentina e Italia
Legalización Ministerio del Interior Legalización Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Legalización Ministerio de Educación
Legalización Colegio de Traductores Públicos Legalización Colegio de Escribanos Públicos Pedidos de Certificados de Cámara Electoral
Pedidos de Situación Militar Traducciones Públicas al Italiano e Inglés Extracción de Sentencias
Asesoramiento jurídico integral Rectificación de partidas Autos de Identidad de Persona
Reválida de títulos Legalización y asesoramiento para presentación en el exterior Tramitación de todo tipo de documentos requeridos en el exterior
Armado completo del dossier para la presentación de ciudadanía Italiana CONTACTENOS

:: Tiempo de respuesta consular

Gazzetta Ufficiale N. 49 del 28 Febbraio 2004
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(B) Temporizzazione delle procedure consolari

La legge 7 agosto 1990, n°241, articolo 2, commi 2 e 3, stabilisce quanto segue :
"Le Pubbliche Amministrazioni determinano per ciascun tipo di provvedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento, o dal ricevimento della domanda se il procedimento é ad iniziativa di parte.
Qualora le Pubbliche Amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine é di 30 giorni".
In esecuzione a tale principio é stato emanato tra gli altri, in particolare per l'attività consolare, il Decreto Ministeriale 3 marzo 1995 n°171, contenente" L'elenco dei procedimenti amministrativi degli Uffici consolari ", il cui dettaglio viene di seguito alla (Tabella pag. 23) riportato con l'indicazione dei termini massimi di compimento contemplati per ogni singolo procedimento.

DECRETO 5 gennaio 2004, n.57
Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n.
171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il proprio decreto 3 marzo 1995, n. 171, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini relativi al completamento dei procedimenti amministrativi, nonché per la individuazione dei responsabili dei medesimi procedimenti, di competenza degli organi dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n.
157, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267; Ravvisata la necessità di provvedere, in relazione alla riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri, ad una revisione dei responsabili e dei termini dei procedimenti amministrativi già stabiliti dal citato decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003, n. 4886/03;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 3 dicembre 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, è sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.».
2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, è sostituito dal seguente: «Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio nazionale e per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici all'estero di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al titolo:
- Il decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112, reca: «Regolamento d'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai
procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrivono gli articoli 2 e 4:
«Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».
«Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».
Note alle premesse:
- Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonchè delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176 reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonchè delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, si vedano le note al titolo. Si trascrive l'art. 9, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9 (Unità organizzativa responsabile del procedimento). - 1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.
2. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio nazionale e per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
gli uffici all'estero di cui all'art. 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1995, n. 267, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 4, comma 2:
«2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 30, comma 1:
«1. Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in
Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura.».
Art. 2.
1. Le tabelle allegate al decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, sono sostituite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento.
Art. 3.
1. I termini indicati nelle tabelle allegate si applicano ai procedimenti amministrativi avviati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 5 gennaio 2004
Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 273

Tabella 1
PROCEDIMENTI DI ESCLUSIVA COMPETENZA
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Tabella
pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 16

Tabella 2
PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI CON L'INTERVENTO DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI NELLA FASE INTERMEDIA

Tabella
pag. 17
pag. 18

Tabella 3
PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTO
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CON L'INTERVENTO
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI NELLA FASE INTERMEDIA

Tabella
pag. 19
pag. 20
pag. 21
pag. 22

Tabella 4
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

Tabella
pag. 23

(B) Temporizzazione delle procedure consolari

01. Esame della documentata domanda di concessione di cittadinanza italiana presentata da coniuge di cittadino italiano e conseguente inoltro della stessa al Ministero dell'Interno ** gg 30 **
02. Inoltro al competente Comune italiano per la trascrizione nel registro di cittadinanza del decreto di concessione della cittadinanza italiana a coniuge di cittadino italiano e del relativo verbale di giuramento ** gg 30 **
03. Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti che la derivino " jure sanguinis da ascendi italiani "** gg 240 **
04. Accoglimento di dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana e relativa certificazione per coloro che l'abbiano perduta per naturalizzazione straniera o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 . 123/83 ** gg 120 **
05. Rilascio di certificato di cittadinanza a cittadini italiani iscritti in anagrafe consolare ** gg 30 **
06. Accoglimentodi dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ed inoltro al Comune competente per :
a) coloro che pessiedano un'altra cittadinanza
b) coloro che l'abbiano acquistata minorenni a seguito di acquisto o riacquisto da parte di genitori * gg 45 **
07. Accoglimento di dichiarazione di acquisto di cittadinanza straniera ed inoltro degli atti al Comune competente per la trascrizione ** gg 60 **
08. Riacquisto della cittadinanza italiana da parte della donna che l'aveva perduta prima dell'entrata in vigore della legge 151/75 per effetto di matrimonio con cittadino straniero ** gg 30 **
09. Trasmissione degli atti di nascita in Italia ** gg 120 **
10. Trasmissione degli atti di matrimonio in Italia ** 120 **
11. Trasmissione degli atti di decesso in Italia ** gg 120 **
12. Attestazioni relative alle norme legislative in materia di stato civile (matrimonio) ** gg 30 **
13. Pubblicazioni di matrimonio ** gg 50 **
14. Matrimonio consolare per delega ** gg 140 **
15. Domanda di iscrizione e reiscrizione nelle liste elettorali ** gg 120 **
16. Notifica di iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ** gg 120 **
17. Arruolamento senza visita ** gg 60 **
18. Partecipazione della decisione presa per arruolamento senza visita ** gg 60-360 **
19. Partecipazione della decisione per aumento con visita ** gg 90-180 **
20. Dichiarazione di riforma del servizio di leva ** gg 150-270**
21. Dichiarazione di ammissione alla dispensa dalla leva ** gg 30 **
22. Permesso temporaneo rimpatrio ** gg 30 **
23. Richiesta di rilascio fogli di congedo ** gg 180 **
24. Rilascio di passaporto a documentazione completa acquisita ** gg 30 **
25. Rinnovo del passaporto ** gg 30 **
26. Rilascio del passaporto colletivo ** gg 30 **
27. Rilascio di documento di viaggio ** gg 30 **
28. Delega ** gg 30 **
29. Rinnovo del passaporto di servizio ** gg 30 **
30. Rilascio di certificato di residenza ** gg 30 **
31. Rilascio di certificato di stato di famiglia ** 30 **
32. Rilascio di certificato di nascita ** gg 60 **
33. Rilascio di certificato di matrimonio ** gg 30 **
34. Traduzione conforme e certificato di traduzione ** gg 30 **
35. Certificato sostitutivo di cartolina-avviso ** gg 30 **
36. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ** gg 30 **
37. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ** gg 30 **
38. Domanda di iscrizione all'A.I.R.E. ** gg 180-240 **
39. Legalizzazione di firma ** gg 30 **
40. Autentificazione di copie ** gg 30 **
41. Autentificazione di atti di autorità locali ** gg 30 **
42. Procura generale o speciale per atto pubblico ** gg 30 **
43. Autentificazione di firma notarile o amministrativa ** gg 30 **
44. Autentificazione di fotografia ** gg 30 **
45. Verbale di riconoscimento della fotografia ** gg 30 **
46. Atto di notorietà ** gg 30 **
47. Certificato di legislazione ** gg 30 **
48. Convenzione patrimoniale ** gg 30 **
49. Decreti per tutele ** gg 30 **
50. Verbale di rinuncia di eredità ** gg 30 **
51. Testamento pubblico, olografo, segreto e con schede testamentarie ** gg 30 **
52. Amministrazione di successioni ** gg 240 **
53. Autocertificazione in materia di diritto all'assistenza sanitaria all'estero ** gg 180 **
54. Trasmissione di atti relativi ad assistenza sanitaria a connazionale temporaneamente residente all'estero ** gg 30 **
55. Trasmissione di denucie di cittadini italiani ad autorità straniere o italiane ** gg 30 **
56. Sussidio per rimpatrio senza obbligo di restituzione ** gg 60 **
57. Sussidio in favore di connazionali in stato di indigenza ** gg 31 **
58. Prestito con promessa di restituzione ** gg 30 **
59. Rilascio di attestazione delle condizioni economiche ** gg 30 **
60. Rinnovo dei brevetti di volo ** gg 30 **
61. Rilascio di dichiarazione di buona esecuzione dei lavori all'estero da parte di imprese italiane ** gg 60 **
62. Rilascio di attestazione dei requisiti professionali conseguiti all'estero ** gg 30 **
63. Rilascio della dichiarazione consolare di rimpatrio ** gg 30 **
64. Dichiarazione di valore su titoli di studio esteri ** gg 30 **
65. Dichiarazione di congiunto di lavoratore emigrato ** gg 30 **
66. Certificato di esistenza di vita ** gg 30 **
67. Attestazione delle condizioni economiche ** gg 30 **
68. Trasmissione della domanda per la pensione di guerra ** gg 30 **
69. Trasmissione della domanda Vittorio Veneto ** gg 30 **
70. Trasmissione della domanda per i benefici per ex Combattenti ed assimilati ** gg 30 **
71. Visti in regime di automatismo ** gg 30 **

 


 

 

 
powered by DarkBlue Copyright STUDIO MASSIMO 2004 ©