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Tiempo de respuesta consular
Gazzetta Ufficiale N. 49 del 28 Febbraio 2004
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(B) Temporizzazione delle procedure consolari
La legge 7 agosto 1990, n°241, articolo 2,
commi 2 e 3, stabilisce quanto segue :
"Le Pubbliche Amministrazioni determinano per
ciascun tipo di provvedimento, in quanto non sia
già direttamente disposto per legge o per
regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del
procedimento, o dal ricevimento della domanda se
il procedimento é ad iniziativa di parte.
Qualora le Pubbliche Amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine é di 30
giorni".
In esecuzione a tale principio é stato emanato
tra gli altri, in particolare per l'attività
consolare, il Decreto Ministeriale 3 marzo 1995
n°171, contenente" L'elenco dei procedimenti
amministrativi degli Uffici consolari ", il
cui dettaglio viene di seguito alla (Tabella
pag. 23) riportato con l'indicazione dei termini
massimi di compimento contemplati per ogni singolo
procedimento.
DECRETO 5 gennaio 2004, n.57
Regolamento per la modifica del decreto ministeriale
3 marzo 1995, n.
171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti
la disciplina del procedimento amministrativo.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
Visto il proprio decreto 3 marzo 1995, n. 171, con
il quale è stato adottato il regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini
relativi al completamento dei procedimenti amministrativi,
nonché per la individuazione dei responsabili
dei medesimi procedimenti, di competenza degli organi
dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante «Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante
il regolamento concernente l'organizzazione e le
funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 2002, n.
157, recante modifiche ed integrazioni al citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267; Ravvisata la necessità di provvedere,
in relazione alla riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione
degli affari esteri, ad una revisione dei responsabili
e dei termini dei procedimenti amministrativi già
stabiliti dal citato decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 24 novembre 2003, n. 4886/03;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988, con nota del
3 dicembre 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale
3 marzo 1995, n. 171, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione
degli affari esteri, devono intendersi per unità
organizzative responsabili dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni
interne degli uffici dirigenziali generali quali
risultano dai decreti ministeriali previsti dall'articolo
4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive
modificazioni.».
2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale
3 marzo 1995, n. 171, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli uffici dell'Amministrazione
degli affari esteri ubicati fuori dal territorio
nazionale e per i procedimenti amministrativi di
rispettiva competenza, devono intendersi unità
organizzative responsabili dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale gli uffici
all'estero di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995,
n. 112, reca: «Regolamento d'attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo,
relativamente ai
procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione
degli affari esteri».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Si trascrivono gli articoli 2 e 4:
«Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione
di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia
già direttamente disposto per legge o per
regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine è di trenta
giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma
2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai
singoli ordinamenti.».
«Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente
stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai
singoli ordinamenti.».
Note alle premesse:
- Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario,
reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
maggio 1999, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario, reca:
«Regolamento recante norme per l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale, nonchè
delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale
del Ministero degli affari esteri».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 2002, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 2002, n. 176 reca: «Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267,
concernente l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, nonchè delle relative
funzioni, dell'amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario reca: «Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri».
Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:
«3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità
di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di
cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la
denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella
Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171, si vedano le note al titolo. Si trascrive
l'art. 9, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9 (Unità organizzativa responsabile
del procedimento). - 1. Relativamente agli uffici
centrali dell'Amministrazione degli affari esteri,
devono intendersi per unità organizzative
responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale le articolazioni interne degli uffici
dirigenziali generali quali risultano dai decreti
ministeriali previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999,
n. 267, e successive modificazioni.
2. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione
degli affari esteri ubicati fuori dal territorio
nazionale e per i procedimenti amministrativi di
rispettiva competenza, devono intendersi unità
organizzative responsabili dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale
gli uffici all'estero di cui all'art. 30, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1995, n. 267, si vedano le note
alle premesse. Si trascrive l'art. 4, comma 2:
«2. Le articolazioni interne degli uffici
dirigenziali generali sono disciplinate con decreto
ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e)
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.».
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note
alle premesse. Si trascrive l'art. 30, comma 1:
«1. Gli uffici all'estero comprendono: le
rappresentanze diplomatiche, che si distinguono
in
Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli
seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze
permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali;
gli uffici consolari, che si distinguono in uffici
consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani
di cultura.».
Art. 2.
1. Le tabelle allegate al decreto ministeriale 3
marzo 1995, n. 171, sono sostituite dalle tabelle
1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento.
Art. 3.
1. I termini indicati nelle tabelle allegate si
applicano ai procedimenti amministrativi avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo
osservare.
Roma, 5 gennaio 2004
Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n.
273
Tabella 1
PROCEDIMENTI DI ESCLUSIVA COMPETENZA
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Tabella
• pag. 4
• pag. 5
• pag. 6
• pag. 7
• pag. 8
• pag. 9
• pag. 10
• pag. 11
• pag. 12
• pag. 13
• pag. 14
• pag. 15
• pag. 16
Tabella 2
PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI
DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI CON L'INTERVENTO DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI NELLA FASE INTERMEDIA
Tabella
• pag. 17
• pag. 18
Tabella 3
PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTO
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CON L'INTERVENTO
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI NELLA FASE INTERMEDIA
Tabella
• pag. 19
• pag. 20
• pag. 21
• pag. 22
Tabella 4
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
Tabella
• pag.
23
(B) Temporizzazione delle procedure consolari
01. Esame della documentata domanda di concessione
di cittadinanza italiana presentata da coniuge di
cittadino italiano e conseguente inoltro della stessa
al Ministero dell'Interno ** gg 30 **
02. Inoltro al competente Comune italiano per la
trascrizione nel registro di cittadinanza del decreto
di concessione della cittadinanza italiana a coniuge
di cittadino italiano e del relativo verbale di
giuramento ** gg 30 **
03. Accertamento del possesso della cittadinanza
italiana e rilascio della relativa certificazione
per tutti i soggetti che la derivino " jure
sanguinis da ascendi italiani "** gg 240 **
04. Accoglimento di dichiarazione di riacquisto
della cittadinanza italiana e relativa certificazione
per coloro che l'abbiano perduta per naturalizzazione
straniera o per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5 . 123/83 ** gg 120 **
05. Rilascio di certificato di cittadinanza a cittadini
italiani iscritti in anagrafe consolare ** gg 30
**
06. Accoglimentodi dichiarazione di rinuncia alla
cittadinanza italiana ed inoltro al Comune competente
per :
a) coloro che pessiedano un'altra cittadinanza
b) coloro che l'abbiano acquistata minorenni a seguito
di acquisto o riacquisto da parte di genitori *
gg 45 **
07. Accoglimento di dichiarazione di acquisto di
cittadinanza straniera ed inoltro degli atti al
Comune competente per la trascrizione ** gg 60 **
08. Riacquisto della cittadinanza italiana da parte
della donna che l'aveva perduta prima dell'entrata
in vigore della legge 151/75 per effetto di matrimonio
con cittadino straniero ** gg 30 **
09. Trasmissione degli atti di nascita in Italia
** gg 120 **
10. Trasmissione degli atti di matrimonio in Italia
** 120 **
11. Trasmissione degli atti di decesso in Italia
** gg 120 **
12. Attestazioni relative alle norme legislative
in materia di stato civile (matrimonio) ** gg 30
**
13. Pubblicazioni di matrimonio ** gg 50 **
14. Matrimonio consolare per delega ** gg 140 **
15. Domanda di iscrizione e reiscrizione nelle liste
elettorali ** gg 120 **
16. Notifica di iscrizione o di cancellazione dalle
liste elettorali ** gg 120 **
17. Arruolamento senza visita ** gg 60 **
18. Partecipazione della decisione presa per arruolamento
senza visita ** gg 60-360 **
19. Partecipazione della decisione per aumento con
visita ** gg 90-180 **
20. Dichiarazione di riforma del servizio di leva
** gg 150-270**
21. Dichiarazione di ammissione alla dispensa dalla
leva ** gg 30 **
22. Permesso temporaneo rimpatrio ** gg 30 **
23. Richiesta di rilascio fogli di congedo ** gg
180 **
24. Rilascio di passaporto a documentazione completa
acquisita ** gg 30 **
25. Rinnovo del passaporto ** gg 30 **
26. Rilascio del passaporto colletivo ** gg 30 **
27. Rilascio di documento di viaggio ** gg 30 **
28. Delega ** gg 30 **
29. Rinnovo del passaporto di servizio ** gg 30
**
30. Rilascio di certificato di residenza ** gg 30
**
31. Rilascio di certificato di stato di famiglia
** 30 **
32. Rilascio di certificato di nascita ** gg 60
**
33. Rilascio di certificato di matrimonio ** gg
30 **
34. Traduzione conforme e certificato di traduzione
** gg 30 **
35. Certificato sostitutivo di cartolina-avviso
** gg 30 **
36. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
** gg 30 **
37. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
** gg 30 **
38. Domanda di iscrizione all'A.I.R.E. ** gg 180-240
**
39. Legalizzazione di firma ** gg 30 **
40. Autentificazione di copie ** gg 30 **
41. Autentificazione di atti di autorità
locali ** gg 30 **
42. Procura generale o speciale per atto pubblico
** gg 30 **
43. Autentificazione di firma notarile o amministrativa
** gg 30 **
44. Autentificazione di fotografia ** gg 30 **
45. Verbale di riconoscimento della fotografia **
gg 30 **
46. Atto di notorietà ** gg 30 **
47. Certificato di legislazione ** gg 30 **
48. Convenzione patrimoniale ** gg 30 **
49. Decreti per tutele ** gg 30 **
50. Verbale di rinuncia di eredità ** gg
30 **
51. Testamento pubblico, olografo, segreto e con
schede testamentarie ** gg 30 **
52. Amministrazione di successioni ** gg 240 **
53. Autocertificazione in materia di diritto all'assistenza
sanitaria all'estero ** gg 180 **
54. Trasmissione di atti relativi ad assistenza
sanitaria a connazionale temporaneamente residente
all'estero ** gg 30 **
55. Trasmissione di denucie di cittadini italiani
ad autorità straniere o italiane ** gg 30
**
56. Sussidio per rimpatrio senza obbligo di restituzione
** gg 60 **
57. Sussidio in favore di connazionali in stato
di indigenza ** gg 31 **
58. Prestito con promessa di restituzione ** gg
30 **
59. Rilascio di attestazione delle condizioni economiche
** gg 30 **
60. Rinnovo dei brevetti di volo ** gg 30 **
61. Rilascio di dichiarazione di buona esecuzione
dei lavori all'estero da parte di imprese italiane
** gg 60 **
62. Rilascio di attestazione dei requisiti professionali
conseguiti all'estero ** gg 30 **
63. Rilascio della dichiarazione consolare di rimpatrio
** gg 30 **
64. Dichiarazione di valore su titoli di studio
esteri ** gg 30 **
65. Dichiarazione di congiunto di lavoratore emigrato
** gg 30 **
66. Certificato di esistenza di vita ** gg 30 **
67. Attestazione delle condizioni economiche **
gg 30 **
68. Trasmissione della domanda per la pensione di
guerra ** gg 30 **
69. Trasmissione della domanda Vittorio Veneto **
gg 30 **
70. Trasmissione della domanda per i benefici per
ex Combattenti ed assimilati ** gg 30 **
71. Visti in regime di automatismo ** gg 30 **
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