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:: Riacquisto della cittadinanza italiana: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all¹Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

IL RICONOSCIMENTO O IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 ("Nuove norme sulla cittadinanza") ha innovato radicalmente i titoli e le modalità per il riconoscimento o il riacquisto della cittadinanza italiana, con conseguenze particolarmente importanti per gli emigrati e i loro discendenti. Moltissime persone hanno potuto così ottenere o riottenere il pieno riconoscimento della condizione di cittadini italiani; elemento di grande importanza sul piano civile e politico sia per coloro che intendono rimanere all'estero sia per quanti si propongono di stabilirsi in Italia definitivamente o anche solo per un certo periodo. Che le nuove norme rispondessero ad una esigenza fortemente e ampiamente sentita , lo dimostrano le lunghe e spesso incresciose file che si continuano a registrare davanti a molti consolati, particolarmente in America Latina.

Quella legge però, com'è praticamente inevitabile per un provvedimento che affronta una materia complessa come questa, non è risultata indenne da lacune. Una di queste era rappresentata dall'insoddisfacente soluzione data per quanti risiedevano nei territori già appartenuti all'Impero austro-ungarico ed entrati a far parte dello Stato italiano dopo la prima guerra mondiale, ma emigrati prima dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano. (*) Infatti l'art. 18 stabilisce che "Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati...agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica".

Condizioni alle quali l'ottenimento della cittadinanza era problematico ed anzi per la maggior parte delle persone del tutto impraticabile. E' iniziata così una lunga battaglia portata avanti in primo luogo dall'Associazione Trentini nel Mondo e da parlamentari del Trentino-Alto Adige, che ha portato - dopo non poche difficoltà - all'approvazione unanime della Legge n. 379 del 14 dicembre 2000 ("Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre ed entrata in vigore il giorno successivo.

Il campo di applicazione della Legge

Con tale provvedimento, di cui abbiamo dato notizia nel precedente numero del giornale e pubblichiamo ora il testo insieme ad ogni altra documentazione sinora disponibile, gli emigrati partiti da quelle zone prima del 16 luglio 1920 e i loro discendenti sono equiparati, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, a quanti sono partiti o originari da un quasiasi luogo dello Stato italiano.

La legge riguarda pertanto tutto il Trentino-Alto Adige, la Venezia Giulia ed anche importanti zone del Friuli che non erano entrate a far parte del Regno d'Italia nel 1866, come la maggior parte del nostro territorio, ma solo dopo la prima guerra mondiale: la Val Canale (da Pontebba a Tarvisio) e tutta l'area della Bassa friulana e del Friuli orientale che va da Cervignano a Gorizia (comprendente tra gli altri i comuni di Cervignano, Aquileia, Gradisca e Cormons).

Particolarmente in quest'ultima zona si è avuta negli anni 1919 e 1920 una forte emigrazione, causata dagli squilibri conseguenti al conflitto ed alle mutate condizioni economico-sociali. Anche nel corso delle recenti assemblee promosse dall'Ente Friuli nel Mondo in una trentina di centri dell'America Latina, si sono potuti incontrare molti discendenti di quanti sono emigrati allora da paesi come Fiumicello, Ruda, Aiello, Romans d'Isonzo e Mariano del Friuli. Partiti prima del 16 luglio 1920, non avevano fatto in tempo ad acquisire con l'entrata in vigore del Trattato di San Germano automaticamente la cittadinanza italiana, né potuto, per i luoghi e le condizioni in cui si trovavano, esercitare la relativa opzione nei tempi previsti.

Ora essi ed i loro discendenti hanno 5 anni di tempo, a partire dal 20 dicembre 2000, per presentare al Consolato, se risiedono all'estero, o al Comune di residenza, se si trovano in Italia, la dichiarazione per ottenere il riconoscimento della cittadinanza. A questo scopo occorrerà unire, anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, i documenti opportuni, quali l'atto di nascita e di matrimonio degli ascendenti. Si tenga conto che trattandosi di eventi antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948), la discendenza considerata è quella maschile.

E' auspicabile un riordino generale

La soddisfazione per il fatto che con quest'ultima legge sia stata rimossa una pesante causa di esclusione, non ci deve far dimenticare che rimangono aperti altri problemi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, anche se potrebbero riguardare un numero più limitato di persone. Non è il caso di farne qui un elenco, ma si può ricordare perlomeno come nella precedente legislatura sia stata presentata una Proposta di legge firmata tra gli altri dagli on.li Carlo Giovanardi (allora vicepresidente della Camera ed ora ministro per i rapporti col Parlamento), Antonio Di Bisceglie (DS) e Roberto Menia (AN) per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali che vivono in Croazia e Slovenia, nati dopo il 1947.

Del resto la pur innovativa Legge n. 91/1992 è stata approvata in un periodo in cui le condizioni di doppia o addirittura plurima nazionalità erano ancora considerate un'eccezione. Basti pensare che il Consiglio d'Europa aveva promosso una Convenzione (Strasburgo 1963) per la riduzione dei casi di plurinazionalità, cui hanno fatto seguito nel 1977 e nel 1993 due protocolli che ne hanno modificato la portata. Siccome non tutti gli Stati membri hanno firmato la Convenzione, né tantomeno i due successivi protocolli, si è creata una situazione molto complicata in presenza di Stati firmatari o meno. Di fatto però le situazioni di doppia o plurima nazionalità vanno aumentando e rappresenteranno una condizione sempre più estesa in futuro.

Paiono quindi maturi i tempi per una riconsiderazione complessiva della materia, per arrivare, ferme restando le norme per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri, ad un testo unico, con il quale stabilire i criteri generali per il riacquisto o il riconoscimento della nostra cittadinanza alle persone di origine italiana e ai loro discendenti. Criteri capaci di rispondere alle diverse realtà geo-politiche e senza che vengano fissati dei limiti di tempo per la loro validità. Si tratta di un'esigenza forse non facilmente definibile in termini giuridici, ma la cui formulazione non dovrebbe essere alla fine impossibile.

Gino Dassi

(*) Nota. Il "Trattato di San Germano" è l'Accordo di pace siglato il 10 settembre 1919 a conclusione della prima guerra mondiale tra le potenze alleate dell'Intesa e la nuova Repubblica d'Austria. Esso è stato ratificato il 17 ottobre dello stesso anno ed è entrato in vigore il 16 luglio 1920.

IL TESTO DELLA NUOVA LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

a. i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b. i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

1) del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 (*1) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entri cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. E' abrogato l'articolo 18 (*2) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(*1) Legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 23:

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia della cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

(*2) Legge 5 febbraio 1992, n.91, articolo 18:

1.1 Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI

Con una circolare diramata il 19 febbraio scorso il Ministero dell'Interno ha fornito alle autorità locali competenti (prefetti, commissari del governo, presidenti delle giunte regionali e provinciali) le prime informazioni sugli indirizzi applicativi della legge 379.

OGGETTO: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e giàresidenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti". Indirizzi applicativi.

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 295 del 19.12.2000 è stata pubblicata la legge 14 dicembre 2000, nr. 379 concernente "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti", entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La normativa in argomento prevede che le persone originarie dei territori individuati al comma I° della legge, già appartenenti all'impero austro-ungarico, emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'art. 23 della Legge 5 febbraio 1992, nr. 91, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Pertanto, poiché la legge suddetta è già in vigore, si rappresenta che gli Uffici di Stato civile competenti o le nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti all'estero, dovranno accettare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 1 della legge che, comunque, benché iscritte nei registri di cittadinanza, saranno efficaci solo al termine della procedura di riconoscimento che non potrà essere effettuata dagli Organi Centrali.

Le dichiarazioni ricevute saranno quindi trattenute agli atti di quegli Uffici in attesa di successive direttive che verranno emanate al riguardo.

Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre affinché il contenuto della presente comunicazione venga portato a conoscenza di tutti i sigg. Sindaci dei Comuni residenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

 

 
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