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Riacquisto della cittadinanza italiana: Disposizioni
per il riconoscimento della cittadinanza alle
persone nate e già residenti nei territori
appartenuti all¹Impero austro-ungarico
e ai loro discendenti |
IL RICONOSCIMENTO O IL RIACQUISTO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 ("Nuove
norme sulla cittadinanza") ha innovato radicalmente
i titoli e le modalità per il riconoscimento
o il riacquisto della cittadinanza italiana, con
conseguenze particolarmente importanti per gli emigrati
e i loro discendenti. Moltissime persone hanno potuto
così ottenere o riottenere il pieno riconoscimento
della condizione di cittadini italiani; elemento
di grande importanza sul piano civile e politico
sia per coloro che intendono rimanere all'estero
sia per quanti si propongono di stabilirsi in Italia
definitivamente o anche solo per un certo periodo.
Che le nuove norme rispondessero ad una esigenza
fortemente e ampiamente sentita , lo dimostrano
le lunghe e spesso incresciose file che si continuano
a registrare davanti a molti consolati, particolarmente
in America Latina.
Quella legge però, com'è praticamente
inevitabile per un provvedimento che affronta una
materia complessa come questa, non è risultata
indenne da lacune. Una di queste era rappresentata
dall'insoddisfacente soluzione data per quanti risiedevano
nei territori già appartenuti all'Impero
austro-ungarico ed entrati a far parte dello Stato
italiano dopo la prima guerra mondiale, ma emigrati
prima dell'entrata in vigore del Trattato di San
Germano. (*) Infatti l'art. 18
stabilisce che "Le persone già residenti
nei territori che sono appartenuti alla monarchia
austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del
16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta
sono equiparati...agli stranieri di origine italiana
o nati nel territorio della Repubblica".
Condizioni alle quali l'ottenimento della cittadinanza
era problematico ed anzi per la maggior parte delle
persone del tutto impraticabile. E' iniziata così
una lunga battaglia portata avanti in primo luogo
dall'Associazione Trentini nel Mondo e da parlamentari
del Trentino-Alto Adige, che ha portato - dopo non
poche difficoltà - all'approvazione unanime
della Legge n. 379 del 14 dicembre 2000 ("Disposizioni
per il riconoscimento della cittadinanza alle persone
nate e già residenti nei territori appartenuti
all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti"),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre
ed entrata in vigore il giorno successivo.
Il campo di applicazione della Legge
Con tale provvedimento, di cui abbiamo dato notizia
nel precedente numero del giornale e pubblichiamo
ora il testo insieme ad ogni altra documentazione
sinora disponibile, gli emigrati partiti da quelle
zone prima del 16 luglio 1920 e i loro discendenti
sono equiparati, ai fini del riconoscimento della
cittadinanza italiana, a quanti sono partiti o originari
da un quasiasi luogo dello Stato italiano.
La legge riguarda pertanto tutto il Trentino-Alto
Adige, la Venezia Giulia ed anche importanti zone
del Friuli che non erano entrate a far parte del
Regno d'Italia nel 1866, come la maggior parte del
nostro territorio, ma solo dopo la prima guerra
mondiale: la Val Canale (da Pontebba a Tarvisio)
e tutta l'area della Bassa friulana e del Friuli
orientale che va da Cervignano a Gorizia (comprendente
tra gli altri i comuni di Cervignano, Aquileia,
Gradisca e Cormons).
Particolarmente in quest'ultima zona si è
avuta negli anni 1919 e 1920 una forte emigrazione,
causata dagli squilibri conseguenti al conflitto
ed alle mutate condizioni economico-sociali. Anche
nel corso delle recenti assemblee promosse dall'Ente
Friuli nel Mondo in una trentina di centri dell'America
Latina, si sono potuti incontrare molti discendenti
di quanti sono emigrati allora da paesi come Fiumicello,
Ruda, Aiello, Romans d'Isonzo e Mariano del Friuli.
Partiti prima del 16 luglio 1920, non avevano fatto
in tempo ad acquisire con l'entrata in vigore del
Trattato di San Germano automaticamente la cittadinanza
italiana, né potuto, per i luoghi e le condizioni
in cui si trovavano, esercitare la relativa opzione
nei tempi previsti.
Ora essi ed i loro discendenti hanno 5 anni di
tempo, a partire dal 20 dicembre 2000, per presentare
al Consolato, se risiedono all'estero, o al Comune
di residenza, se si trovano in Italia, la dichiarazione
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza.
A questo scopo occorrerà unire, anche successivamente
alla presentazione della dichiarazione, i documenti
opportuni, quali l'atto di nascita e di matrimonio
degli ascendenti. Si tenga conto che trattandosi
di eventi antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948), la discendenza
considerata è quella maschile.
E' auspicabile un riordino generale
La soddisfazione per il fatto che con quest'ultima
legge sia stata rimossa una pesante causa di esclusione,
non ci deve far dimenticare che rimangono aperti
altri problemi in materia di riconoscimento della
cittadinanza italiana, anche se potrebbero riguardare
un numero più limitato di persone. Non è
il caso di farne qui un elenco, ma si può
ricordare perlomeno come nella precedente legislatura
sia stata presentata una Proposta di legge firmata
tra gli altri dagli on.li Carlo Giovanardi (allora
vicepresidente della Camera ed ora ministro per
i rapporti col Parlamento), Antonio Di Bisceglie
(DS) e Roberto Menia (AN) per il riconoscimento
della cittadinanza italiana ai connazionali che
vivono in Croazia e Slovenia, nati dopo il 1947.
Del resto la pur innovativa Legge n. 91/1992 è
stata approvata in un periodo in cui le condizioni
di doppia o addirittura plurima nazionalità
erano ancora considerate un'eccezione. Basti pensare
che il Consiglio d'Europa aveva promosso una Convenzione
(Strasburgo 1963) per la riduzione dei casi di plurinazionalità,
cui hanno fatto seguito nel 1977 e nel 1993 due
protocolli che ne hanno modificato la portata. Siccome
non tutti gli Stati membri hanno firmato la Convenzione,
né tantomeno i due successivi protocolli,
si è creata una situazione molto complicata
in presenza di Stati firmatari o meno. Di fatto
però le situazioni di doppia o plurima nazionalità
vanno aumentando e rappresenteranno una condizione
sempre più estesa in futuro.
Paiono quindi maturi i tempi per una riconsiderazione
complessiva della materia, per arrivare, ferme restando
le norme per l'acquisizione della cittadinanza da
parte degli stranieri, ad un testo unico, con il
quale stabilire i criteri generali per il riacquisto
o il riconoscimento della nostra cittadinanza alle
persone di origine italiana e ai loro discendenti.
Criteri capaci di rispondere alle diverse realtà
geo-politiche e senza che vengano fissati dei limiti
di tempo per la loro validità. Si tratta
di un'esigenza forse non facilmente definibile in
termini giuridici, ma la cui formulazione non dovrebbe
essere alla fine impossibile.
Gino Dassi
(*) Nota. Il "Trattato di San
Germano" è l'Accordo di pace siglato
il 10 settembre 1919 a conclusione della prima guerra
mondiale tra le potenze alleate dell'Intesa e la
nuova Repubblica d'Austria. Esso è stato
ratificato il 17 ottobre dello stesso anno ed è
entrato in vigore il 16 luglio 1920.
IL TESTO DELLA NUOVA LEGGE
Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e già residenti
nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico
e ai loro discendenti.
Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di
cui al comma 2, originarie dei territori che sono
appartenuti all'impero austro-ungarico prima del
16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori
di cui al presente comma comprendono:
a. i territori attualmente appartenenti allo
Stato italiano;
b. i territori già italiani ceduti alla
Jugoslavia in forza:
1) del Trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi
il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia
con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia
firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato
e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge
14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e già residenti nei
territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero,
ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca,
prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro
discendenti, è riconosciuta la cittadinanza
italiana qualora rendano una dichiarazione in tal
senso con le modalità di cui all'articolo
23 (*1) della legge 5 febbraio
1992, n. 91, entri cinque anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. E' abrogato l'articolo 18 (*2)
della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(*1) Legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo
23:
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione,
il riacquisto e la rinunzia della cittadinanza
e la prestazione del giuramento previste dalla
presente legge sono rese all'ufficiale dello stato
civile del comune dove il dichiarante risiede
o intende stabilire la propria residenza, ovvero,
in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità
diplomatica o consolare del luogo di residenza.
(*2) Legge 5 febbraio 1992, n.91, articolo 18:
1.1 Le persone già residenti nei territori
che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica
ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920
ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati,
ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma
1, lettera a), agli stranieri di origine italiana
o nati nel territorio della Repubblica
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
Con una circolare diramata il 19 febbraio scorso
il Ministero dell'Interno ha fornito alle autorità
locali competenti (prefetti, commissari del governo,
presidenti delle giunte regionali e provinciali)
le prime informazioni sugli indirizzi applicativi
della legge 379.
OGGETTO: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente
"Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e giàresidenti
nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico
e ai loro discendenti". Indirizzi applicativi.
Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 295 del 19.12.2000
è stata pubblicata la legge 14 dicembre 2000,
nr. 379 concernente "Disposizioni per il riconoscimento
della cittadinanza italiana alle persone nate e
già residenti nei territori appartenenti
all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti",
entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
La normativa in argomento prevede che le persone
originarie dei territori individuati al comma I°
della legge, già appartenenti all'impero
austro-ungarico, emigrate all'estero prima del 16
luglio 1920, ad esclusione dell'attuale Repubblica
austriaca, possono ottenere il riconoscimento della
cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione
in tal senso con le modalità di cui all'art.
23 della Legge 5 febbraio 1992, nr. 91, entro 5
anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Pertanto, poiché la legge suddetta è
già in vigore, si rappresenta che gli Uffici
di Stato civile competenti o le nostre Autorità
diplomatico-consolari per i residenti all'estero,
dovranno accettare le dichiarazioni rese ai sensi
dell'art. 1 della legge che, comunque, benché
iscritte nei registri di cittadinanza, saranno efficaci
solo al termine della procedura di riconoscimento
che non potrà essere effettuata dagli Organi
Centrali.
Le dichiarazioni ricevute saranno quindi trattenute
agli atti di quegli Uffici in attesa di successive
direttive che verranno emanate al riguardo.
Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre
affinché il contenuto della presente comunicazione
venga portato a conoscenza di tutti i sigg. Sindaci
dei Comuni residenti nell'ambito territoriale di
rispettiva competenza.
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