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Rincongiungimento Familiare
Il ricongiungimento familiare riguarda lo straniero
che sia gia' regolarmente soggiornante in Italia
e che intenda chiede il ricongiungimento per familiari
stranieri ancora all'estero.
Puo' essere richiesto dallo straniero per il coniuge,
i figlio minori a carico,i figli maggiorenni se
invalidi (e non possano mantenersi altrimenti),
per i genitori a carico (se ultra65enni e non possano
essere mantenuti da altri figli a causa di motivi
di salute di altri figli).
Nel caso segnalato, mi pare che non esistono le
condizioni per il ricorso a tale istituto.
Ma se i nonni sono italiani (salva la naturalizzazione
dei o del genitore) anche la nipote dovrebbe esserlo
e, in questo caso, ha l'obbligo di regolarizzare
la propria posizione sotto il profilo delle leggi
italiane e degli obblighi a cui costantemente sono
stati tenuti e sono tenuti gli italiani all'estero.
Non dimentichiamo che gli italiani all'estero hanno
degli obblighi che vanno osservati non perche' "utili",
ma in quanto cittadini, dato che la condizione di
cittadino comporta, naturalmente, l'osservanza ed
il rispetto delle leggi dello Stato di appartenenza.
Se non lo facesse, potrebbe entrare in Italia otenendo
un visto d'ingresso per lavoro, previa autozzazione
al lavoro e nulla osta (e, presumibilmente, dai
primi giorni, sembra, di settembre, di un contratto
di soggiorno, non appena entreranno in vigore le
modifiche di legge approvate recentemente), ricordando
che, con la "nuova" legge il permesso
di soggiorno avra' durata pari al contratto di lavoro
o di due anni, rinnovabili, se il contratto di lavoro
sia a tempo indeterminato.
In ogni caso, prima occorre un contratto di lavoro
e il rilascio del visto d'ingresso e' condizionato
a questo.
Cordiali saluti.
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