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07/06/2004) - [ STATO CIVILE ] - TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DEGLI ATTI DI NASCITA PROVENIENTI DAI PAESI DI CULTURA SPAGNOLA E CORREZIONE DEL COGNOME MEDIANTE ANNOTAZIONE (Circolare 27/2004)

L’ordinamento dello stato civile nei Paesi di cultura spagnola dispone che al nuovo nato venga attribuito il doppio cognome composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre che, entrambi, a loro volta ne portano due. L’articolo 98 comma 2 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 dispone che l’Ufficiale dello stato civile allorquando riceve, per la trascrizione, un atto di nascita relativo ad un cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale, ai sensi dell’articolo 262 1° comma del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, lo corregga immediatamente mediante annotazione. In attuazione di tale norma, ai cittadini italiani nati nei predetti Paesi di cultura spagnola, il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia eliminando il cognome della madre ed aggiungendo, se il padre è straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno. Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo in proposito, si specifica, infatti, quanto segue. Sotto un profilo generale, si osserva innanzitutto che l’articolo 24 della legge 31 maggio 1995 n.218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dispone che alla materia dei diritti alla persona (fra i quali si deve indubbiamente comprendere il diritto al nome) si applica la normativa del Paese di cui la persona stessa è cittadino. Tale principio vale pure per i figli di coniugi di diversa cittadinanza, dovendosi anche in questo caso applicare la normativa dello Stato di cui i medesimi sono cittadini. Pertanto, se essi possiedono più cittadinanze, fra le quali quella italiana, debbono portare nel nostro Paese, il cognome del padre. Infatti per la legge italiana il figlio legittimo porta il cognome del padre, anche se questi non è cittadino italiano. Ad analoga disciplina è assoggettato il cognome del figlio naturale riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 262 comma 1 del codice civile. Ulteriori indicazioni di carattere sistematico sull’attribuzione del cognome paterno nell’ordinamento italiano si ricavano anche da altre norme del Codice Civile (si veda, come disposizione di contenuto generale, l’articolo 6; come disposizioni a carattere specifico, l’art. 237 comma 3, sui fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo e l’art. 299 comma 3 sul cognome dell’adottato maggiorenne) e della legge sull’adozione dei minori (art.27 della legge 4 maggio 1983 n.184 sul cognome del minore adottato). Da quanto precede deriva quindi che, anche nel caso di padre straniero, al cittadino italiano spetterà il cognome paterno, comunque questo sia formato ed indipendentemente dal fatto che la cittadinanza italiana sia derivata al figlio dalla madre. Poiché risulta mancanza di uniformità nelle modalità di attuazione dell’articolo 98, comma 2 del citato D.P.R. da parte degli Ufficiali dello stato civile, si pregano le SS.LL. di voler richiamare i Signori Sindaci sull’esigenza di procedere alle correzioni dei cognomi nel senso indicato e coè attribuendo l’intero doppio cognome paterno ai cittadini italiani nati nei Paesi di cultura spagnola. Sulla questione si informa, comunque, che questa Direzione Centrale, consapevole dei disagi che tale norma comporta per coloro che hanno la doppia cittadinanza, poiché nei Paesi di cultura spagnola chi porta il medesimo cognome (primo e secondo cognome del padre) è parente in linea collaterale (fratello) anziché in linea retta (figlio) ha chiesto al Consiglio di Stato di voler esprimere un parere circa la possibilità di interpretare la disposizione in esame nel senso di consentire all’Ufficiale dello Stato Civile di correggere il cognome attribuito alla nascita eliminando unicamente il cognome materno senza aggiungere il secondo cognome paterno. Al riguardo si fa riserva di far conoscere il parere richiesto non appena perverrà a questo ufficio. IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi)

(07/06/2004) - [STATO CIVILE] Prenomi che possono trarre in equivoco sul sesso del nato
Si riporta per opportuna conoscenza il parere del Ministero dell’Interno ad un quesito sollevato in materia di attribuzione di nome: Domanda: “Può essere imposto il nome “Andrea” ad una bambina? Può essere imposto il nome “Maria” ad un bambino?” Risposta: “Si ritiene che, nella materia in esame, valga il principio generale che non debbono essere imposti prenomi che, da soli o composti da più elementi, possano trarre in equivoco sulla loro corrispondenza al sesso del neonato. L’ufficiale dello stato civile, nella vastissima casistica che può proporsi, dovrà seguire il detto principio, evitando soluzioni dubbie o che contrastino con l’ordine pubblico e, in caso, provvedendo ai sensi dell’art.34, comma 4, ord. St.civ. Per quanto concerne la particolare ipotesi del prenome “Andrea” pur trattandosi di nome maschile, considerata la sua attribuzione a persone di sesso femminile da parte di altri Paesi, anche europei (es: Francia e Germania) e considerata la notevole circolazione dei cittadini in tale contesto internazionale, si ritiene che lo stesso possa essere attribuito anche nel nostro Paese a persone di sesso femminile. Per quanto concerne l’attribuzione del nome “Maria” a persona di sesso maschile, prassi diffusa per motivi religiosi, invece, si ritiene che la stessa sia compatibile con le norme in vigore, purchè il primo elemento del nome corrisponda inequivocabilmente al sesso della persona interessata (es. Francesco Maria, Gianmaria, ecc.) come già evidenziato con circolare MIACEL n.9/2001.”

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(04/06/2004) - [STATO CIVILE] POLIZIA MORTUARIA: Difficoltà operative per gli ufficiali di stato civile

Gli interventi delle Regioni in materia di Polizia Mortuaria stanno determinando alcune difficoltà operative agli Ufficiali di Stato Civile. Pubblichiamo di seguito il testo della lettera (del 10 aprile 2004) che il Presidente dell’ANUSCA ha inviato al Direttore Centrale dei Servizi Demografici per chiedere l’emanazione di disposizioni che consentano comportamenti uniformi, considerando che l’Art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato una competenza esclusiva in materia di Stato Civile.

Oggetto: Legislazione statale e regionale in materia di cremazione e riflessi sull'attività degli ufficiali di stato civile Signor Direttore, recentemente è stata approvata la L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" (B.U.R.L. 21/11/03, n. 47, I° Suppl. Ord.), che prevede l'emanazione, entro sei mesi, del regolamento di attuazione. La legge e il regolamento attuativo sono le modalità con le quali la Regione intende disciplinare la materia della polizia mortuaria, dopo il trasferimento di competenze connesso con la riforma del Titolo V della Costituzione. Successivamente in data 9 dicembre 2003 è stata approvata la L.R. Piemonte n. 33. "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". La serie di modificazioni legislative introdotte con L.R. Lombardia, accanto ad alcune importanti e positive innovazioni, tra cui si segnala la definizione e la regolamentazione dell'attività funebre, la pianificazione cimiteriale, un’attenzione alla tematica della garanzia-dei cittadini nel momento dei funerale, crea per i Comuni della Regione Lombardia notevoli problemi organizzativi e interpretativi, nonché ricadute economiche e gestionali importanti. La L.R. Piemonte, invece, interviene limitatamente alla cremazione, tra l'altro parzialmente in contrasto con il recente D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. La principale questione che si pone è quella per cui ambedue queste Regioni sono intervenute in materia di stato civile, pensando di attuare in parte la legge 30 marzo 2001 n. 130 sulla cremazione, creando così un precedente di particolare importanza in quanto dettano, anche innovativamente, criteri comportamentali per gli ufficiali di stato civile. In particolare la Regione ritiene di aver affidato agli ufficiali di stato civile l'autorizzazione per la dispersione e l'affidamento delle ceneri e, nello stesso tempo, togliendo la competenza al Sindaco (ora dirigente competente) per l'autorizzazione alla cremazione. A nostro avviso ciò non è consentito dal D.P.R. 396/2000 e dall'Art. 79 del D.P.R. 285/90, ancora vigenti, che assegnano tali compiti ai Sindaco. Né convincono i testi legislativi e le argomentazioni addotte, da ultimo con la circolare Regione Lombardia 9/2/2004 n. 7/SAN. Lo stesso Governo ha espresso tali posizioni presentando l'AC 4144 di riforma dei servizi funerari. Già diversi Sindaci, Comuni, Ufficiali di stato civile, hanno interessato le locali Prefetture delle Regioni Lombardia e Piemonte per avere istruzioni sul comportamento da tenere, senza ottenere risposta. In considerazione di quanto sopra esposto si è ritenuto opportuno interessare formalmente la Sua Direzione Centrale affinché sia valutata l'opportunità di emanare disposizioni che consentano uniformi criteri comportamentali da parte degli Ufficiale di stato civile che, in attesa, continueranno ad applicare le norme statali vigenti. Segnaliamo inoltre che in questi giorni alla Camera è iniziata la discussione sul progetto di legge del Governo (AC 4144) e su quelli abbinati di iniziativa parlamentare, di riforma dei servizi funerari. L'anticipazione in Lombardia e Piemonte di parti della riforma nazionale, che potrebbero essere in contrasto con le due leggi regionali citate, non farebbe che aumentare lo stato di confusione nel settore e in specie nei cittadini che trovano oggi nel Comune un interlocutore, suo malgrado, contraddittorio rispetto a quanto annunciato dalle Regioni sui mass media. Per tale motivo si ritiene utile chiedere, in applicazione del comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, la modifica per le parti di competenza dello Stato del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dei regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Mentre si rimane a disposizione per ogni ulteriore contributo che sarà ritenuto opportuno, è gradita l'occasione per porgere i più deferenti ossequi.

 

 
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