| 07/06/2004)
- [ STATO CIVILE ] - TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO
STATO CIVILE DEGLI ATTI DI NASCITA PROVENIENTI DAI
PAESI DI CULTURA SPAGNOLA E CORREZIONE DEL COGNOME
MEDIANTE ANNOTAZIONE (Circolare 27/2004)
L’ordinamento dello stato civile nei Paesi
di cultura spagnola dispone che al nuovo nato venga
attribuito il doppio cognome composto dal primo
cognome del padre e dal primo cognome della madre
che, entrambi, a loro volta ne portano due. L’articolo
98 comma 2 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 dispone
che l’Ufficiale dello stato civile allorquando
riceve, per la trascrizione, un atto di nascita
relativo ad un cittadino italiano nato all’estero
da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero
relativo a cittadino italiano riconosciuto come
figlio naturale, ai sensi dell’articolo 262
1° comma del codice civile, al quale sia stato
imposto un cognome diverso da quello spettante per
la legge italiana, lo corregga immediatamente
mediante annotazione. In attuazione di tale norma,
ai cittadini italiani nati nei predetti Paesi di
cultura spagnola, il cognome imposto alla nascita
deve essere corretto in Italia eliminando il cognome
della madre ed aggiungendo, se il padre è
straniero e porta due cognomi, il secondo cognome
paterno. Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo
in proposito, si specifica, infatti, quanto segue.
Sotto un profilo generale, si osserva innanzitutto
che l’articolo 24 della legge 31 maggio 1995
n.218, recante la riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato, dispone che alla
materia dei diritti alla persona (fra i quali si
deve indubbiamente comprendere il diritto al nome)
si applica la normativa del Paese di cui la persona
stessa è cittadino. Tale principio vale pure
per i figli di coniugi di diversa cittadinanza,
dovendosi anche in questo caso applicare la normativa
dello Stato di cui i medesimi sono cittadini. Pertanto,
se essi possiedono più cittadinanze, fra
le quali quella italiana, debbono portare nel nostro
Paese, il cognome del padre. Infatti per la legge
italiana il figlio legittimo porta il cognome del
padre, anche se questi non è cittadino italiano.
Ad analoga disciplina è assoggettato il cognome
del figlio naturale riconosciuto, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 262 comma 1 del
codice civile. Ulteriori indicazioni di carattere
sistematico sull’attribuzione del cognome
paterno nell’ordinamento italiano si ricavano
anche da altre norme del Codice Civile (si veda,
come disposizione di contenuto generale, l’articolo
6; come disposizioni a carattere specifico, l’art.
237 comma 3, sui fatti costitutivi del possesso
di stato di figlio legittimo e l’art. 299
comma 3 sul cognome dell’adottato maggiorenne)
e della legge sull’adozione dei minori (art.27
della legge 4 maggio 1983 n.184 sul cognome del
minore adottato). Da quanto precede deriva quindi
che, anche nel caso di padre straniero, al cittadino
italiano spetterà il cognome paterno, comunque
questo sia formato ed indipendentemente dal
fatto che la cittadinanza italiana sia derivata
al figlio dalla madre. Poiché risulta mancanza
di uniformità nelle modalità di attuazione
dell’articolo 98, comma 2 del citato D.P.R.
da parte degli Ufficiali dello stato civile, si
pregano le SS.LL. di voler richiamare i Signori
Sindaci sull’esigenza di procedere alle
correzioni dei cognomi nel senso indicato e coè
attribuendo l’intero doppio cognome paterno
ai cittadini italiani nati nei Paesi di cultura
spagnola. Sulla questione si informa, comunque,
che questa Direzione Centrale, consapevole dei disagi
che tale norma comporta per coloro che hanno la
doppia cittadinanza, poiché nei Paesi di
cultura spagnola chi porta il medesimo cognome (primo
e secondo cognome del padre) è parente in
linea collaterale (fratello) anziché in linea
retta (figlio) ha chiesto al Consiglio di Stato
di voler esprimere un parere circa la possibilità
di interpretare la disposizione in esame nel senso
di consentire all’Ufficiale dello Stato Civile
di correggere il cognome attribuito alla nascita
eliminando unicamente il cognome materno senza aggiungere
il secondo cognome paterno. Al riguardo si fa riserva
di far conoscere il parere richiesto non appena
perverrà a questo ufficio. IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
(07/06/2004) - [STATO CIVILE]
Prenomi che possono trarre in equivoco sul sesso
del nato
Si riporta per opportuna conoscenza il parere del
Ministero dell’Interno ad un quesito sollevato
in materia di attribuzione di nome: Domanda: “Può
essere imposto il nome “Andrea” ad una
bambina? Può essere imposto il nome “Maria”
ad un bambino?” Risposta: “Si ritiene
che, nella materia in esame, valga il principio
generale che non debbono essere imposti prenomi
che, da soli o composti da più elementi,
possano trarre in equivoco sulla loro corrispondenza
al sesso del neonato. L’ufficiale dello stato
civile, nella vastissima casistica che può
proporsi, dovrà seguire il detto principio,
evitando soluzioni dubbie o che contrastino con
l’ordine pubblico e, in caso, provvedendo
ai sensi dell’art.34, comma 4, ord. St.civ.
Per quanto concerne la particolare ipotesi del prenome
“Andrea” pur trattandosi di nome maschile,
considerata la sua attribuzione a persone di sesso
femminile da parte di altri Paesi, anche europei
(es: Francia e Germania) e considerata la notevole
circolazione dei cittadini in tale contesto internazionale,
si ritiene che lo stesso possa essere attribuito
anche nel nostro Paese a persone di sesso femminile.
Per quanto concerne l’attribuzione del nome
“Maria” a persona di sesso maschile,
prassi diffusa per motivi religiosi, invece, si
ritiene che la stessa sia compatibile con le norme
in vigore, purchè il primo elemento del nome
corrisponda inequivocabilmente al sesso della persona
interessata (es. Francesco Maria, Gianmaria, ecc.)
come già evidenziato con circolare MIACEL
n.9/2001.”
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(04/06/2004) - [STATO CIVILE] POLIZIA
MORTUARIA: Difficoltà operative per gli ufficiali
di stato civile
Gli interventi delle Regioni in materia di
Polizia Mortuaria stanno determinando alcune difficoltà
operative agli Ufficiali di Stato Civile. Pubblichiamo
di seguito il testo della lettera (del 10 aprile
2004) che il Presidente dell’ANUSCA ha inviato
al Direttore Centrale dei Servizi Demografici per
chiedere l’emanazione di disposizioni che
consentano comportamenti uniformi, considerando
che l’Art. 117 della Costituzione attribuisce
allo Stato una competenza esclusiva in materia di
Stato Civile.
Oggetto: Legislazione statale e regionale in materia
di cremazione e riflessi sull'attività degli
ufficiali di stato civile Signor Direttore, recentemente
è stata approvata la L.R. Lombardia 18 novembre
2003, n. 22 "Norme in materia di attività
e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"
(B.U.R.L. 21/11/03, n. 47, I° Suppl. Ord.),
che prevede l'emanazione, entro sei mesi, del regolamento
di attuazione. La legge e il regolamento attuativo
sono le modalità con le quali la Regione
intende disciplinare la materia della polizia mortuaria,
dopo il trasferimento di competenze connesso con
la riforma del Titolo V della Costituzione. Successivamente
in data 9 dicembre 2003 è stata approvata
la L.R. Piemonte n. 33. "Disposizioni in materia
di cremazione e dispersione delle ceneri".
La serie di modificazioni legislative introdotte
con L.R. Lombardia, accanto ad alcune importanti
e positive innovazioni, tra cui si segnala la definizione
e la regolamentazione dell'attività funebre,
la pianificazione cimiteriale, un’attenzione
alla tematica della garanzia-dei cittadini nel momento
dei funerale, crea per i Comuni della Regione Lombardia
notevoli problemi organizzativi e interpretativi,
nonché ricadute economiche e gestionali importanti.
La L.R. Piemonte, invece, interviene limitatamente
alla cremazione, tra l'altro parzialmente in contrasto
con il recente D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. La
principale questione che si pone è quella
per cui ambedue queste Regioni sono intervenute
in materia di stato civile, pensando di attuare
in parte la legge 30 marzo 2001 n. 130 sulla cremazione,
creando così un precedente di particolare
importanza in quanto dettano, anche innovativamente,
criteri comportamentali per gli ufficiali di stato
civile. In particolare la Regione ritiene di aver
affidato agli ufficiali di stato civile l'autorizzazione
per la dispersione e l'affidamento delle ceneri
e, nello stesso tempo, togliendo la competenza al
Sindaco (ora dirigente competente) per l'autorizzazione
alla cremazione. A nostro avviso ciò non
è consentito dal D.P.R. 396/2000 e dall'Art.
79 del D.P.R. 285/90, ancora vigenti, che assegnano
tali compiti ai Sindaco. Né convincono i
testi legislativi e le argomentazioni addotte, da
ultimo con la circolare Regione Lombardia 9/2/2004
n. 7/SAN. Lo stesso Governo ha espresso tali posizioni
presentando l'AC 4144 di riforma dei servizi funerari.
Già diversi Sindaci, Comuni, Ufficiali di
stato civile, hanno interessato le locali Prefetture
delle Regioni Lombardia e Piemonte per avere istruzioni
sul comportamento da tenere, senza ottenere risposta.
In considerazione di quanto sopra esposto si è
ritenuto opportuno interessare formalmente la Sua
Direzione Centrale affinché sia valutata
l'opportunità di emanare disposizioni che
consentano uniformi criteri comportamentali da parte
degli Ufficiale di stato civile che, in attesa,
continueranno ad applicare le norme statali vigenti.
Segnaliamo inoltre che in questi giorni alla Camera
è iniziata la discussione sul progetto di
legge del Governo (AC 4144) e su quelli abbinati
di iniziativa parlamentare, di riforma dei servizi
funerari. L'anticipazione in Lombardia e Piemonte
di parti della riforma nazionale, che potrebbero
essere in contrasto con le due leggi regionali citate,
non farebbe che aumentare lo stato di confusione
nel settore e in specie nei cittadini che trovano
oggi nel Comune un interlocutore, suo malgrado,
contraddittorio rispetto a quanto annunciato dalle
Regioni sui mass media. Per tale motivo si ritiene
utile chiedere, in applicazione del comma 1 dell'articolo
3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, la modifica
per le parti di competenza dello Stato del regolamento
di polizia mortuaria nazionale approvato con D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285 e dei regolamento per
la revisione e la semplificazione dello stato civile
approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Mentre
si rimane a disposizione per ogni ulteriore contributo
che sarà ritenuto opportuno, è gradita
l'occasione per porgere i più deferenti ossequi.
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